Dal Tribunale di Palermo no al “tempo indeterminato” per operatrici socio sanitarie del Civico

Nel 2020, le Sig.re N.N., F.V. e B.M., quali lavoratrici O.S.S. con contratto di lavoro ad attività libero professionali, convenivano in giudizio l’Azienda di rilievo Nazionale di Alta Specializzazione “Civico di Cristina Benfratelli” innanzi al Tribunale Civile di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento e la trasformazione del proprio rapporto di lavoro in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché per il pagamento delle differenze retributive e del TFR sin dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
Tali lavoratrici sostenevano di aver svolto mansioni, in favore e sotto la direzione dell’ARNAS fin dalla data della sottoscrizione del proprio rapporto di lavoro di prestazioni d’opera libero professionale, corrispondenti a quelle previste dal CCNL di categoria per gli Operatori Socio Sanitario di ruolo presso il suddetto Ospedale e per tale ragione chiedevano la trasformazione del proprio rapporto di lavoro.
Al fine di resistere alla predetta azione, il rappresentante legale dell’Ospedale “Civico di Cristina Benfratelli” Dott. Roberto Colletti conferiva mandato difensivo all’Avv. Girolamo Rubino, il quale rilevava in giudizio l’erroneità e l’infondatezza delle pretese delle lavoratrici, le quali non avevano fornito alcuna prova idonea a dimostrare la presunta natura subordinata del rapporto di lavoro contestato, il quale, all’opposto, doveva certamente ricondursi nell’alveo del rapporto di lavoro autonomo, quand’anche prestato presso una struttura ospedaliera come il predetto nosocomio.
Invero, l’Avv. Rubino sosteneva che nel caso di specie mancasse il vincolo della subordinazione, ossia della sottoposizione del prestatore d’opera al potere: direttivo, disciplinare, di organizzazione e di controllo del datore di lavoro.
Nel corso del giudizio veniva dimostrato che le prestazioni lavorative rese dalle lavoratici ricorrenti, seppur materialmente analoghe a quelle espletate dagli O.S.S. di ruolo dell’ARNAS, non avrebbero potuto comunque considerarsi significative di un indice rilevatore del vincolo della subordinazione ed altresì che la breve assunzione delle O.S.S. ricorrenti, mediante la stipulazione di contratti di lavoro di natura subordinata, durante il periodo di emergenza Covid, essendo legato a particolari esigenze di natura emergenziale e sanitaria, non avrebbe potuto giustificare, in ogni caso, la trasformazione del rapporto di lavoro da libero professionale a subordinato.
Ebbene, con sentenza del 13 novembre 2023, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dall’Avvocato Girolamo Rubino, il Tribunale di Palermo, in funzione del Giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso proposto dalle Sig. N.N., F.V. e B.M, condannandole al pagamento delle spese di lite in favore dell’ARNAS “Civico di Cristina Benfratelli”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *