Dopo l’annullamento di una informativa interdittiva, un’informativa liberatoria

La società L.S., operante nel settore della zootecnia con sede nella provincia di Messina, subiva il blocco dei pagamenti alla stessa dovuti da parte di Agea, appurando sul Portale SIAN dell’esistenza di anomalie che non consentivano la liquidazione delle annualità spettanti.
Ed allora la predetta società, non comprendendo quali fossero le ragioni della perdurante sospensione dei pagamenti, con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Calogero Marino invitava AGEA a sbloccare i suddetti pagamenti.
Il suddetto atto di invito veniva riscontrato da AGEA, che giustificava la mancata liquidazione richiamando l’art. 92 comma 5 del d.lgs 159/2011, che consente di sospendere le erogazioni fino alla ricezione dell’informazione antimafia liberatoria e dunque affermando che, sulla scorta della superiore disposizione, solamente all’esito del rilascio dell’informativa liberatoria si sarebbe proceduto all’erogazione dei contributi nei confronti della società istante.
Pertanto la predetta società, sempre con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Calogero Marino, inviava rituale atto di diffida alla Prefettura di Messina, invitandola a procedere con estrema celerità al rilascio della informativa liberatoria nei confronti della Società Agricola ed al suo inserimento nella BDNA; al contempo rilevando come il compendio delle previsioni racchiuse nell’art. 92 del d.lgs 159/2011 contemplasse un termine massimo di trenta giorni dalla data della consultazione della banca dati per il rilascio dell’informativa, termine ingiustificato travalicato da parte della Prefettura.
Inoltre gli avv.ti Rubino e Marino evidenziavano come il rilascio da parte della Prefettura di Messina della informativa liberatoria in favore della società istante fosse doverosa anche alla luce della recente sentenza del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana a mezzo della quale è stata annullata l’informativa interdittiva in precedenza irrogata in danno di un’altra ditta di cui è titolare la legale rappresentate della società agricola istante.
Ebbene, a seguito e per effetto del suddetto atto di diffida, la Prefettura di Messina ha rilasciato l’informativa liberatoria in favore della società istante.
Per effetto del provvedimento prefettizio liberatorio AGEA dovrà procedere celermente all’erogazione in favore della società agricola L.S. delle somme alla stessa spettanti e conseguentemente la società messinese potrà continuare la propria attività, messa fortemente a repentaglio dalle conseguenze pregiudizievoli del blocco dei pagamenti oggi venuto meno.

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