Legittima la procedura per l’assegnazione di 229 posti di RSA nella provincia di Palermo

Nel 2012 l’Assessorato regionale della Salute indiceva una procedura per l’assegnazione di n. 229 posti di RSA per la Provincia di Palermo, previsti dalla programmazione regionale per i nuovi accreditamenti istituzionali e dal programma operativo 2010/2012.
Al fine di ottenere una più diffusa distribuzione dei posti nel territorio della Provincia di riferimento, l’Assessorato utilizzava l’ordine di graduatoria provinciale come criterio di assegnazione, fino alla saturazione dei posti. Inoltre, per ragioni di economia di gestione, determinava di assegnare a ciascuna struttura utilmente collocata in graduatoria un numero di posti non inferiore a 20 per ciascuna istante.
Alla predetta procedura prendevano parte diverse ditte, tra le quali la Arcobaleno s.r.l..
All’esito della procedura di valutazione, venivano assegnati i 229 posti di RSA alle ditte classificatesi ai primi posti, tra le quali, tuttavia, non figurava la Arcobaleno sr.l. , la quale, pur essendosi collocata nella graduatoria dei soggetti privati per la Provincia di Palermo, non rientrava tra le strutture destinatarie di immediata assegnazione dei posti di RSA.
Successivamente, all’esito di rinunce e decadenze di altri partecipanti, l’Assessorato regionale procedeva ad adottare provvedimenti correttivi, di rassegnazione dei posti resisi disponibili nel distretto di Palermo con conseguente scorrimento della graduatoria.
All’esito della procedura di rassegnazione dei posti, 20 posti risultavano ancora disponibili, ma l’amministrazione regionale non provvedeva a disporre un ulteriore scorrimento ma riteneva di assegnare i 20 posi di RSA residui attraverso nuove procedure.
Cosicché, la Arcobaleno s.r.l., non risultando assegnatario di alcun posto di RSA, impugnava, con diversi ricorsi proposti innanzi il TAR Sicilia – Palermo, gli atti posti in essere dall’amministrazione regionale.
La ditta ricorrente, tra l’altro, impugnava il provvedimento con il quale l’amministrazione regionale rinnovava l’accreditamento istituzionale della struttura Omnia Services cooperativa a r.l. di Borgetto (risultata assegnataria dei posti di RSA).
La società arcobaleno s.r.l. sosteneva che la Omnia Service avesse erroneamente ottenuto l’accreditamento triennale poiché il progetto dalla stessa presentata non fosse conforme ai requisiti previsti dai decreti assessoriali e pertanto chiedeva anche il risarcimento dei danni quantificato in euro 800.000,00.
La Omnia Service, evocata in giudizio, si rivolgeva agli avvocati Girolamo Rubino e Lucia Alfieri al fine di dimostrare in giudizio la legittimità dell’accreditamento ottenuto e, dunque, la conformità del progetto presentato ai canoni previsti dai decreti assessoriali in materia.
Gli avvocati Rubino e Alfieri, con memoria a difesa della Omnia Service, eccepivano diversi profili di inammissibilità del ricorso, oltre che l’infondatezza nel merito dello stesso.
Ed infatti, gli avvocati Rubino e Alfieri, con memoria difensiva, rilevavano la carenza di interesse della Arcobaleno s.r.l. alla proposizione del giudizio, in considerazione del fatto che la ditta, per sua stessa ammissione, non era nella disponibilità di un immobile destinato ad ospitare i posti letto una volta accreditata.
Gli avvocati Rubino e Alfieri hanno, inoltre, censurato nel merito le pretese della Arcobaleno s.r.l. secondo cui la Omnia service avesse ottenuto erroneamente l’accreditamento triennale.
I Giudici del TAR Sicilia – Palermo, condividendo le argomentazioni difensive eccepite dagli avvocati Rubino e Alfieri, ha respinto il ricorso proposto dalla Arcobaleno s.r.l. e condannato la stessa al pagamento delle spese di lite in favore della Omnia service e dell’amministrazione regionale.
Per effetto della pronuncia del TAR palermitano, la Omnia Service s.r.l. potrà continuare a gestire i posti di RSA a Borgetto, e prestare, pertanto, assistenza ad anziani non autosufficienti ed adulti disabili.

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