Il Cga a favore di uno tra i più noti bar – gelaterie di Palermo

Nel 2017, il Sig. U.S., titolare di una tra i più noti bar-gelaterie di Palermo impugnava innanzi al TAR- Palermo le deliberazioni con le quali il Comune di Palermo aveva irrogato, sia nel 2016 che nel 2017, la sanzione della chiusura della predetta attività commerciale per 5 giorni, contestando l’avvenuta occupazione con tavoli e sedie dello spazio antistante all’esercizio commerciale.
Il gestore conferiva incarico agli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza ed impugnava i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni con ricorso proposto dinanzi al TAR Sicilia, sede di Palermo, precisando che lo spazio occupato con tavoli e sedie non costituiva suolo pubblico, dovendo invece essere qualificato come suolo privato soggetto a pubblico passaggio.
Nondimeno, ritenendo legittima la sanzione disposta nei confronti del Sig. U.S., per violazione del regolamento comunale e dell’art. 3 della L. n. 94/2009, il Giudice di prime cure rigettava il ricorso.
Conseguentemente, avverso la sentenza di primo grado il titolare della predetta gelateria, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, proponeva appello innanzi al CGARS, onde ottenere la riforma della sentenza resa dal TAR-Palermo e l’annullamento degli atti impugnati in primo grado.
In particolare, detti difensori deducevano in giudizio l’erroneità della sentenza del Giudice di prime cure, in quanto, nel caso di specie, la norma applicata dal Comune di Palermo doveva ritenersi l’art. 21 del regolamento comunale per la concessione del suolo pubblico, secondo cui, per l’irrogazione della sanzione accessoria a quella pecuniaria, della chiusura dell’esercizio ex art. 3 l. n. 94/2009, si sarebbero dovuti verificare non soltanto la difformità dell’occupazione rispetto alla concessione, ma anche l’ingenerarsi di un intralcio alla circolazione stradale e pedonale, con potenziale pregiudizio per la sicurezza pubblica.
Gli Avv.ti Rubino e Valenza censuravano pertanto in giudizio come la sanzione prevista dalla predetta Legge e resa applicabile dall’articolo 21 del regolamento comunale, non avrebbe potuto essere irrogata nei confronti di chi, come nel caso di specie, aveva occupato un’area privata.
Ed infatti, detti legali dimostravano come l’area antistante all’esercizio commerciale del Sig. U.S., non poteva assolutamente ritenersi suolo pubblico, essendo di esclusiva proprietà del Condominio in cui sorgeva l’attività commerciale, ed inoltre, l’area in questione risultava altresì soprelevata rispetto al marciapiede stradale.
Tale separazione fisica dell’area rispetto al comune marciapiede rendeva materialmente impossibile qualsiasi intralcio alla libera circolazione stradale, sicché non poteva che ritenersi comprovata l’illegittimità delle sanzioni irrogate.
Ed ancora sempre gli Avv.ti Rubino e Valenza censuravano peraltro come ad ogni modo i provvedimenti impugnati in primo grado risultavano carenti in relazione al presupposto della sussistenza di motivi di sicurezza pubblica, i quali non erano stati esplicitati nei provvedimenti impugnati.
Ebbene, con sentenza del 01.02.2024, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Valenza, il CGARS ha accolto l’appello proposto dal titolare della gelateria e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, ha annullato i provvedimenti impugnati.
Infine, sempre con la prefata pronuncia il CGARS ha condannato il Comune di Palermo alla refusione delle spese per entrambi i gradi del processo in favore del ricorrente.

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