Il C.G.A. per la Regione Siciliana conferma condanna dell’Arma dei Carabinieri

Il Sig. I.M. originario di Casabona (CZ), di anni 59, nella qualità di Luogotenente in servizio al NORM di Canicattì, in data 6 marzo 2008, a seguito di una determinazione del Comando Legione Carabinieri Sicilia veniva nominato Comandante della Stazione dei Carabinieri di Canicattì e contestualmente gli veniva riconosciuto il diritto ad avere assegnato l’alloggio di servizio presso la Caserma che avrebbe diretto.
In ragione di ciò, veniva attribuito al Comandante dei Carabinieri un alloggio che, tuttavia, versava in un chiaro stato di abbandono e che, pertanto, necessitava di opere di ristrutturazione.
A fronte dell’oggettivo stato di incuria in cui si trovava l’alloggio attribuitogli, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Canicattì si vedeva costretto a dover ricercare personalmente un alloggio, nonostante la sussistenza del diritto in capo allo stesso a risedere nell’alloggio di servizio.
Si precisa, inoltre, come, più volte e in diverse occasioni, il Comandante dei Carabinieri avesse invitato il Comando Regionale dei Carabinieri Sicilia a procedere all’assegnazione di un alloggio di servizio presso il territorio di Canicattì, prevendo, altresì, che i costi di locazione fossero a carico dell’Amministrazione.
Ebbene, a distanza di 8 anni dal sorgere del diritto all’assegnazione, l’Amministrazione, segnatamente in data 1 gennaio 2016, con un proprio atto revocava la precedente concessione di alloggio e provvedeva ad attribuire al Comandante un alloggio fuori caserma sito nel territorio di Canicattì.
Sicché, solamente in data 3 marzo 2016 il Comandante dei Carabinieri conseguiva finalmente la piena disponibilità dell’alloggio di servizio che gli sarebbe dovuto spettare fin dalla data del conferimento dell’incarico, ossia dal 6 marzo 2008.
Pertanto, quest’ultimo, richiedeva all’Arma il ristoro delle spese di locazione sostenute dalla data del 6 marzo 2008 fino al giorno dell’effettiva assegnazione dell’alloggio di servizio.
A fonte dell’inerzia dell’Amministrazione, il Comandante dei Carabinieri, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, proponeva un ricorso innanzi al T.A.R. Sicilia- Palermo chiedendo il riconoscimento del danno subito e la condanna dell’Arma dei Carabinieri al relativo risarcimento.
In giudizio, l’Avv. Rubino dimostrava la fondatezza del diritto al godimento dell’alloggio di servizio in capo al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Canicattì, evidenziando l’illegittimità del comportamento tenuto dall’Arma, la quale da un canto aveva assegnato un alloggio non fruibile in quanto in totale stato di abbandono e da un altro canto la stessa Arma non si era attivata per ricercare ed assegnare un alloggio “fuori caserma” al Comandante dei Carabinieri.
Per tali ragioni l’Avv. Rubino dimostrava la fondatezza della pretesa risarcitoria vantata dal proprio assistito contro il Comando Regione Carabinieri Sicilia e volta ad ottenere la condanna dell’Arma al pagamento delle somme sostenute a titolo di locazione.
Il T.A.R. Sicilia – Palermo con sentenza dell’1 febbraio 2022, in accoglimento del ricorso proposto dal Comandante dell’Arma dei Carabinieri della stazione di Canicattì, con il patrocinio dell’avv. Rubino, ha riconosciuto il dovere dell’Arma di garantire al ricorrente la pronta disponibilità dell’alloggio di servizio ed ha condannato l’Arma dei Carabinieri a risarcire al militare il danno dallo stesso subito in ragione del ritardo nell’assegnazione dell’alloggio fuori caserma, ottenuto solamente otto anni dopo dalla richiesta.

Avverso tale decisione il Comando Legione Carabinieri Sicilia proponeva appello, chiedendone la riforma previa sospensione degli effetti.
Nel giudizio di appello proposto dall’Arma si è dunque costituito il militare con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, confutando le doglianze dell’Arma dei Carabinieri secondo cui il diritto all’assegnazione agli alloggi di servizio sussisterebbe unicamente nell’ipotesi in cui detti alloggi fossero “esistenti”.
Invero, gli Avv.ti Rubino e Piazza dimostravano in giudizio non solo che l’alloggio fosse esistente, ma che lo stesso non poteva essere occupato dal Comandante per cause imputabili esclusivamente all’Arma, dal momento che l’immobile versava in totale stato di abbandono non essendo state effettuate le necessarie opere di ristrutturazione.
In fase cautelare, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con ordinanza del 5 maggio 2022, condividendo le tesi difensive degli avv.ti Rubino e Piazza, ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari per sospendere l’esecutività della sentenza impugnata ed infine con sentenza del 4 gennaio 2023 ha respinto l’appello proposto dal Comando Legione Carabinieri Sicilia, confermando la sentenza resa dal T.A.R., e condannando l’Arma dei Carabinieri al pagamento delle spese giudiziali.
A questo punto, l’Arma dei Carabinieri dovrà offrire al ricorrente una somma adeguata ai canoni locativi corrisposti dal militare per gli otto anni durante i quali lo stesso ha alloggiato, a proprie spese, in altra abitazione. Diversamente, in mancanza di accordo tra le parti, il militare potrà agire in giudizio per ottenere dall’Arma l’esecuzione coattiva della sentenza.

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