Procuratore Roma, la Cassazione annulla la nomina di Prestipino

Come è noto, il Consiglio di Stato, con le sentenze dello scorso maggio, ha rigettato gli appelli proposti dal CSM e dal dott. Prestipino Giarritta e confermato la sentenza del TAR Lazio che aveva annullato la nomina di quest’ultimo quale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma

Il dott. Prestpipino Giarritta – difeso dal Prof. Massimo Luciani e dagli avv.ti Chirulli e D’Andrea – ha proposto avverso le suddette sentenze ricorso per Cassazione.

In vista dell’udienza, il dott. Viola – sempre con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia – ha notificato controricorso in Cassazione, rilevando l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorsi proposti da controparte.

Anche il Procuratore Generale ha depositato agli atti del giudizio le proprie conclusioni chiedendo alla Suprema Corte di Cassazione di dichiarare inammissibili o, comunque, infondati ricorsi proposti dal dott. Prestipino Giarritta.

La Cassazione, aderendo alle tesi degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha rigettato il ricorso proposto dal dott. Prestipino Giarritta.

In particolare, la Cassazione ha rilevato come il Giudice Amministrativo non abbia “esorbitato i limiti posti al proprio giudizio”, ma operato “nell’esercizio della propria attività di giudizio…”.

I Giudici della Suprema Corte hanno, inoltre, chiarito come correttamente il Consiglio di Stato avesse rilevato il difetto di motivazione che affliggeva la revoca dell’originaria proposta formulata a favore del dottor Viola, sottolineando che la giustificazione di tale revoca “non si può ritenere implicita nell’intervenuta sostituzione” di alcuni componenti né, altresì, “nel mutamento in sé della preferenza”.

La Corte di Cassazione ha rilevato, poi, “la palese irrazionalità della motivazione adottata fondamento della scelta del dott. Prestipino” nonché “la legittimità della valutazione del consiglio di Stato, il quale ha appunto sottolineato che non sono state esternate e che non risultano comunque comprensibili le ragioni per le quali si possa attribuire alle funzioni concretamente svolte da quel Procuratore Aggiunto (dott. Prestipino – NDR) una valenza superiore a quelle espletate (dal dott. Viola – NDR) dapprima quale Procuratore della Repubblica e poi come Procuratore preposto all’Ufficio di Procura generale, in considerazione dell’oggettiva maggiore ampiezze, rilevanza e responsabilità di queste rispetto alle prime”.

La Cassazione ha, infine, rilevato come correttamente il Consiglio di Stato abbia attribuito particolare rilievo all’esperienza maturata dal dott. Viola quale Procuratore Generale presso la Corte d’Appello in quanto quest’ultimo svolge “una generale attività di vigilanza sul … puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, (art. 6 del d.lgs. n. 106/06) ed è titolare del potere di avocazione delle indagini preliminari, sussistendone i presupposti fissati dall’art. 412 c.p.p. “

Per effetto della pronuncia della Corte di Cassazione la nomina del dott. Prestipino Giarritta quale Procuratore della Repubblica di Roma è ormai definitivamente annullata.

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