Archiviato presunto danno erariale di quasi 1 milione di euro

Con invito a dedurre, la Procura Contabile ha contestato al dott. S.S., medico in servizio nei primi anni 2000 presso l’ospedale di Marsala, un asserito danno erariale corrispondente all’importo a titolo risarcitorio liquidato, in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 129/2018, dalla struttura ospedaliera ai sig. B. per le gravi lesioni da infezione tubercolare patite dal figlio minore ( importo di quasi un milione di euro).
Nel caso di specie, La Procura Regionale della Corte dei Conti ha contestato un presunto danno erariale indiretto da malpractice sanitaria.
Nello specifico, il Pubblico Ministero contabile ha contestato al dott. S. di non aver predisposto le misure necessarie a scongiurare il contagio del figlio minore, una volta diagnosticata una forma tubercolare al sig. B .
In particolar modo, la Procura ha imputato al Dott. S. di non aver eseguito alcuni adempimenti previsti dalle linee guida e dalla normativa di riferimento: 1) segnalazione tempestiva del caso all’Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica ; 2) effettuazione dell’esame previsto ai fini della individuazione del grado di contagiosità del Sig. B.; 3) ricerca e corretta gestione dei contatti stretti (c.d. close contacts), ovverosia dei soggetti esposti al rischio di contagio; 4) adeguata informazione al paziente in ordine ai rischi del contagio e alle specifiche precauzioni da predisporre; 5) ricovero ospedaliero del paziente che ha contratto la tubercolosi.
Il dott.re S. ha, dunque, conferito mandato difensivo agli Avv.ti Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi.
Gli Avvocati Rubino e De Marco Capizzi hanno quindi contestato i rilievi sollevati dalla Procura Contabile, rilevando sotto più aspetti l’infondatezza delle accuse mosse.
In particolar modo, i suddetti difensori hanno evidenziato che una eventuale segnalazione trasmessa all’Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica non avrebbe sortito alcun effetto pratico, dal momento che l’Unità operativa da ultimo citata affidava, a quel tempo, alla U.O. di Pneumologia la gestione – sotto ogni aspetto – delle patologie tubercolari.
Tale segnalazione si sarebbe quindi risolta in un mero adempimento burocratico privo di qualsivoglia rilevanza.
I difensori del Dott. S. hanno inoltre rilevato che, a differenza di quanto asserito dalla Procura Regionale, era stato effettuato un apposito esame volto a verificare il grado di contagiosità del paziente, conformemente alle linee guida.
Con articolate argomentazioni supportate da pertinente documentazione, è stata altresì evidenziata la puntuale esecuzione da parte del dott.re S. degli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa di rifermento.
Nello specifico, è stato sottolineato come l’incolpato avesse osservato gli obblighi informativi previsti avendo ripetutamente rappresentato al paziente la necessità che i propri familiari (e quindi anche il figlio minore) fossero sottoposti a specifici accertamenti, in quanto soggetti potenzialmente esposti al contagio.
Da ultimo, richiamando specifica documentazione scientifica, è stato evidenziato che l’eventuale ricovero ospedaliero del B. non avrebbe in ogni caso scongiurato il contagio del figlio, avendo quest’ultimo contratto la patologia antecedentemente alle prime visite mediche cui si era sottoposto il padre.
In totale adesione alle difese degli Avv.ti Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi, la Procura Contabile ha archiviato il procedimento di responsabilità a carico del Dott. S. che, dunque, non dovrà pagare l’importo precedentemente contestato di euro 993.000,00.

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