Tar: “Illegittimo il trasferimento di un agente di polizia penitenziaria e consigliere comunale”

Con sentenza resa nel settembre 2020, il Tar Sicilia, Palermo, Prima Sezione, aveva accolto il ricorso proposto dal S.C. di 45 anni, assistente capo di Polizia penitenziaria e consigliere comunale, temporaneamente assegnato presso la casa circondariale di Agrigento.

In particolare, i Giudici del T.A.R. – condividendo la tesi difensiva sostenuta dagli avvocati del sig. S.C., Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, secondo cui gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici o privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l’esercizio del mandato – avevano annullato il provvedimento con cui il Ministero aveva disposto la revoca del provvedimento di assegnazione temporanea dalla casa circondariale di Agrigento ed il contestuale trasferimento del consigliere comunale presso la casa circondariale di Palermo; condannando, altresì, lo stesso Ministero al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente.

L’Amministrazione, tuttavia, non provvedeva a liquidare le suddette somme, costringendo così il consigliere comunale S. C. a ricorrere nuovamente in giudizio, questa volta assistito sempre dall’Avv. Girolamo Rubino e dagli Avv.ti Daniele Piazza e Mario La Loggia, al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza nella parte in cui, appunto, il Tribunale Amministrativo Regionale aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del sig. S. C., delle spese processuali del giudizio amministrativo.

Nelle more del giudizio, l’Amministrazione provvedeva ad ottemperare alla sentenza posta in esecuzione, liquidando le somme dovute al ricorrente, il quale pertanto, con apposita istanza, chiedeva la declaratoria della cessazione della materia della contendere con condanna, tuttavia, dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di soccombenza virtuale.

Il T.A.R. Palermo, preso atto dell’avvenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata dal consigliere comunale, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e, in accoglimento delle richieste avanzate dai difensori G. Rubino, D. Piazza e M. La Loggia, ha condannato il Ministero resistente al pagamento delle spese ed al rimborso del contributo unificato del giudizio di ottemperanza da ultimo instaurato.

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