Dal Tar ok al no del Comune di Porto Empedocle ad una sanatoria edilizia

Nel 2007, il sig. I. S. aveva ottenuto la sanatoria in relazione a delle difformità, rispetto alla concessione edilizia rilasciata nel 2002, realizzate all’ultima elevazione di un complesso residenziale sito nel Comune di Porto Empedocle.

Con la richiesta di sanatoria, il privato si era impegnato a ripristinare l’originaria struttura dei sottotetti del complesso residenziale, così riportando i fabbricati interessati all’aspetto strutturale originariamente assentito con la concessione del 2002.

A seguito, tuttavia, dell’entrata in vigore, nelle more, della L.R. 19/2005 e poi della L.R. 16/2016 con le quali è stata introdotta la possibilità di procedere al recupero volumetrico ai fini abitativi anche dei sottotetti, il sig. I. S. decideva di non eseguire più le opere di demolizione considerato che lo stesso, attuando la nuova normativa, avrebbe, di fatto, dovuto demolire e riedificare le medesime opere per il recupero dei sottotetti, e richiedere, con apposita istanza, il relativo permesso di mantenere quanto già eseguito.

Il Comune di Porto Empedocle, tuttavia, sul presupposto che i sottotetti non erano stati realizzati regolarmente alla data di entrata in vigore della normativa invocata dal privato, respingeva la richiesta di sanatoria e, con consequenziali ordinanze, ingiungeva dapprima la demolizione e, successivamente, l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune dei fabbricati interessati.

I superiori provvedimenti venivano impugnati, dal sig. I. S., con ricorso giurisdizionale integrato da successivi motivi aggiunti, proposto dinanzi al TAR, con il patrocinio dell’avv. Gaetano Caponnetto, in ragione del fatto che, con gli stessi, si sarebbe sanzionato un comportamento, in realtà, solo formalmente irrispettoso della c.d. “doppia conformità” richiesta invece dalla normativa, e senza il dovuto avviso di avvio del procedimento.

Si costituiva in giudizio il Comune di Porto Empedocle, assistito dall’Avv. Girolamo Rubino, per resistere al ricorso proposto e ribadire la piena legittimità dell’operato dell’Amministrazione.

In particolare, con note difensive depositate in vista dell’udienza, l’Avv. Rubino ha eccepito l’infondatezza del ricorso e dei successivi motivi aggiunti sul duplice presupposto che la normativa invocata dal ricorrente (L.R. 16/2016) consente, in via eccezionale, solo il recupero abitativo dei sottotetti di immobili comunque “regolarmente realizzati” senza alcuna possibilità di applicazione estensiva al di fuori dei presupposti (c.d. “doppia conformità”) e che, in ogni caso, trattandosi di provvedimenti a contenuto rigidamente vincolato, gli stessi non richiedono alcun obbligo di preventivo preavviso di diniego né tanto meno di avviso di avvio del procedimento.

I Giudici del TAR Palermo, condividendo integralmente le difese dell’Avvocato Rubino e richiamata la consolidata giurisprudenza in materia, hanno respinto il ricorso proposto, riconoscendo la correttezza delle determinazioni assunte dal Comune di Porto Empedocle e condannando il privato cittadino, soccombente in giudizio, a rimborsare le spese processuali in favore del Comune di Porto Empedocle.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *