Comune Belmonte Mezzagno, no alla richiesta di sospensiva di un provvedimento di revoca

Nel Luglio 2020, il Comune di Belmonte Mezzagno aveva pubblicato un avviso per la nomina, tramite sorteggio, del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2020/2023, al quale partecipava, tra gli aspiranti candidati, anche il dott. R.C., originario del Comune di Grotte (AG), poi nominato componente e presidente del Collegio dei revisori dei conti del suddetto Comune.

Con successiva deliberazione del marzo 2021, tuttavia, l’Amministrazione comunale, avendo accertato, in sede di verifica delle dichiarazioni rese dai Revisori dei Conti, il mancato svolgimento, per un triennio, dell’incarico di revisore dei conti presso il comune di Porto Empedocle da parte del dott. R. C. – come, invece, dallo stesso dichiarato nella domanda di partecipazione – ne aveva disposto la revoca dai predetti incarichi.

Il dott. R.C., ritenendo illegittima la propria decadenza da componente e presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Belmonte Mezzagno, impugnava la suddetta delibera dinanzi al TAR Palermo, al fine di ottenerne l’annullamento, previa sospensione, e chiedendo, altresì, il risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente cagionati dalla presunta illegittima revoca dagli incarichi allo stesso in precedenza attribuiti.

Si costituiva in giudizio il Comune di Belmonte Mezzagno, in persona del Sindaco dott. Salvatore Pizzo, con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino, per resistere al ricorso proposto dal dott. R.C., rilevando come, a fronte delle dichiarazioni asseritamente non veritiere rese dal dott. R.C., la decadenza dalla nomina di revisore e dalla carica di Presidente del Consiglio di Revisione, rappresentasse, per l’Amministrazione Comunale, un atto doveroso e inevitabile sia per il chiaro tenore dell’avviso pubblico e del modello di dichiarazione firmato dallo stesso ricorrente con l’espressa accettazione della clausola della “decadenza dalla nomina qualora in sede di verifica una o più dichiarazioni rese in sede di domanda dovessero risultare non veritiere”, sia per il venir meno della fiducia dell’Ente Pubblico in ordine all’affidabilità del ricorrente a svolgere il delicato ruolo di componente del collegio dei revisori dei conti.

Inoltre, la difesa dell’Ente eccepiva l’assenza, in ogni caso, di un danno grave ed irreparabile in capo al dott. R.C., con conseguente infondatezza della domanda cautelare formulata in giudizio dal ricorrente.

Il T.A.R. Palermo, Sez. II, definendo la fase cautelare del giudizio, ha respinto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato formulata dal ricorrente, non ritenendo la stessa – in adesione alle eccezioni formulate dall’Avv. Girolamo Rubino, difensore del Comune – “assistita dal necessario fumus boni iuris” né dal richiesto “periculum in mora” .

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