Annullata dalla Cassazione senza rinvio una condanna per guida in stato d’ebbrezza di un agrigentino

Un uomo di 39 anni, P.V., di Agrigento, mentre percorreva le strade di San Leone (frazione di Agrigento) in una calda sera d’estate del 2015, in sella al suo motociclo, veniva colpito da un malore perdendo i sensi e rovinava per terra.

A causa della caduta lo stesso finiva in coma.

Alla tragedia si aggiungeva la beffa; il sopracitato, infatti, veniva rinviato a giudizio in relazione al delitto di cui all’art. 186 co 2) lett. b, 2 bis , 2 sexies D. Lgs. n. 285/92, poiché si poneva alla guida di un motociclo in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico pari ad 1,27 g/1, fatto pluriaggravato per aver cagionato un sinistro stradale e per essere stato commesso alle due del mattino.

In primo grado, a fronte della richiesta del Pubblico Ministero di mesi 8 di arresto e 2000 mila di ammenda, l’Avv. Ylenia De Francisci era riuscita sin da subito a far escludere l’aggravante dell’aver cagionato un sinistro stradale, ma il giudice di prime cure, nonostante un compendio probatorio lacunoso e non privo di vizi processuali, pronunciava sentenza di condanna nei confronti del P.V. a mesi 4 di arresto e 2000 di ammenda.

In secondo grado, il legale lamentava nell’atto di appello, come il P.V. andava assolto per l’inutilizzabilità dell’accertamento del fatto e per la palese violazione del protocollo operativo per gli accertamenti richiesti ai sensi del comma 5 dell’art 186 del DL.vo 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche presso le strutture sanitarie di base ovvero presso quelle accreditate o comunque equiparate. Malgrado ciò, il giudice di seconde cure condannava il P.V. con una sentenza, ad avviso della difesa, manchevole di motivazione, confermando la sentenza del Tribunale di Agrigento.

Gli Avvocati Girolamo Rubino e Ylenia De Francisci, adivano a questo punto, il Supremo collegio, il quale, accogliendo le tesi difensive, cassava la sentenza impugnata della Corte d’Appello di Palermo dichiarando il reato estinto.

Pertanto l’agrigentino, insegnante al Nord, non resterà con le c.d. “carte macchiate” e non avrà pregiudizi per la sua carriera di insegnante.

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