“Tamponi rapidi”, il Tar bacchetta l’assessorato alla Salute

Come si ricorderà, con circolare del 25 settembre 2020, l’Assessorato della Salute ha previsto la possibilità per i laboratori di analisi di effettuare i tamponi rapidi per la diagnosi del Covid 19, fissando una tariffa regionale obbligatoria di 15 euro.

Taluni laboratori di analisi, con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, hanno impugnato innanzi al TAR Sicilia Palermo il provvedimento di determinazione della suddetta tariffa, ritenendo il prezzo stabilito assolutamente inadeguato e diseconomico.

Con il ricorso, gli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia hanno sostenuto l’assenza di una norma che legittimasse l’adozione di tale provvedimento, rilevando, inoltre, che, la tariffa sarebbe stata determinata in assenza di qualsivoglia istruttoria volta, se non ad una concertazione con le associazioni di categoria dei laboratori di analisi, quanto meno ad una audizione o consultazione delle stesse.

Inoltre, con il ricorso è stato rilevato come la tariffa sarebbe stata determinata in assenza di un’apposita analisi volta ad individuare i dati di costo e i prezzi di mercato. In particolare, l’assenza di qualsivoglia analisi di mercato avrebbe fatto si che l’Amministrazione regionale fissasse una tariffa del tutto disancorata non solo da quelle normalmente applicate dai laboratori – sia in Sicilia che nelle altre Regioni – ma, addirittura, avulsa dagli stessi costi di produzione.

Il prezzo imposto dalla Regione siciliana (15 euro), secondo i ricorrenti, è diseconomico, irragionevole ed inferiore rispetto a quello previsto nelle altre regioni nonché a quello riconosciuto ai Medici di medicina generale e ai Pediatri di libera scelta.
Al riguardo, lo stesso Ordine Nazionale dei Biologi ha chiarito che la tariffa di 15 euro è insostenibile giacché il “test viene venduto, dai fornitori ai laboratori di analisi, a circa 10 euro. Un costo a cui vanno poi aggiunte anche tutte le altre spese sostenute nei laboratori ed indispensabili per la obbligatoria messa in sicurezza e sanificazione dei locali a esclusivo interesse del personale e degli stessi pazienti”

Il TAR Sicilia Palermo, Presidente dott. Calogero Ferlisi, Relatore dott. Sebastiano Zafarana, condividendo le tesi degli avv.ti Rubino e Impiduglia, ha annullato i provvedimenti di determinazione delle tariffa dei tamponi rapidi.
In particolare, il Giudice Amministrativo ha rilevato come il provvedimento di determinazione delle tariffe risulta viziato giacche adottato “in assenza di una norma attributiva del potere” e ha rilevato l’illegittimità di una “tariffa regionale imposta” da una semplice “direttiva” o circolare dell’Assessorato della Salute.

Con la sentenza, il Giudice Amministrativo ha, inoltre, sottolineato che la tariffa fissata dall’Assessorato della Salute è stata determinata sulla base dei prezzi (particolarmente bassi) offerti da taluni produttori alla Regione per quantitativi enormi (milioni di tamponi) anzichè sulla base dei prezzi applicati “a singole strutture private e per quantità ovviamente di molto inferiori e dimensionate alla realtà del singolo laboratorio”. E’ stato, al riguardo sottolineato come da taluni dei preventivi prodotti in giudizio si ricavi “che il prezzo applicato per acquisti medio piccoli era in un caso pari a 18 euro e nell’altro pari a 30 euro”.

Il TAR ha, altresì, evidenziato come la “determinazione della tariffa regionale non è stata preceduta: da un’apposita indagine di mercato volta ad individuare i prezzi applicati dalle ditte produttrici ai laboratori privati; da una reale valutazione dei costi relativi ai DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari per l’esecuzione in sicurezza dei test rapidi; da un effettivo esame dei costi connessi al personale necessario per effettuare, processare e refertare i test nonché per registrarne l’esito sull’apposito sito informatico regionale; da una valutazione dei costi di smaltimento dei rifiuti speciali (DPI e test utilizzati).”

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