Il TAR Palermo ribalta il giudizio cautelare ed accoglie il ricorso: annullata sanzione paesaggistica di oltre 24.000 euro.

Il Tar Palermo, con recentissima sentenza breve, in accoglimento delle difese degli Avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airo’ ha annullato la sanzione paesaggistica di oltre € 24.300 comminata alla proprietaria di un complesso immobiliare ricadente in zona San Leone di Agrigento.

la sig.ra C.R. è proprietaria di alcuni appartamenti ubicati ad Agrigento, nella frazione di San Leone, oggi zona B vincolata ai sensi del Decreto Gui-Mancini.

In relazione ai suddetti fabbricati, tutti realizzati tra il 1962 ed il 1982 in assenza di titoli edilizi, erano  state presentate domande di condono edilizio,  ai sensi della L. 47/85 e della L.R. 37/85.

La Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento aveva espresso i pareri favorevoli per il rilascio delle concessioni in sanatoria, subordinandole al pagamento della sanzione paesaggistica prevista dall’art. 167 del d.lgs. 42/2004.

Il Comune di Agrigento, ritenute complete le pratiche edilizie, ha poi rilasciato regolarmente le concessioni in sanatoria.

Tuttavia a distanza di diversi anni, nel novembre 2017, l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha comminato la sanzione paesaggistica in misura superiore a € 24.300 per il mantenimento delle opere in questione .

A questo punto, la sig.ra C.R. rivolgendosi agli Avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airo’ ha promosso ricorso innanzi al TAR Palermo per chiedere l’annullamento della grave sanzione in questione.

In particolare i difensori dei proprietari dell’immobile, hanno sostenuto,  che la proprietaria dell’immobile non poteva considerarsi l’autrice dell’illecito paesaggistico e dunque non sanzionabile e che, in ogni caso, l’appartamento in questione era stato realizzato prima del 1985 ovvero prima che la  zona B della valle dei Templi di Agrigento di cui al decreto Gui-Mancini del 1968 fosse sottoposta a vincolo paesaggistico.

La domanda cautelare, all’esito di una cognizione sommaria e parziale, tuttavia non era stata accolta.

Nondimeno, gli Avvocati Rubino ed Airo’, al fine di dimostrare la fondatezza del ricorso in tempi celeri ed alla luce dei più recenti pronunciamenti del TAR Palermo, hanno esperito la richiesta di definizione anticipata del giudizio ai sensi dell’art. 71-bis c.p.a.

Si tratta, invero, di uno strumento deflattivo mediante il quale, il Giudice Amministrativo, su istanza, di parte verifica in camera di consiglio la possibilità di definire il giudizio mediante l’adozione di sentenza in forma semplificata.

In esito alla trattazione della specifica camera di consiglio, il TAR Palermo, ritenendo completa l’istruttoria ed ormai alla luce di un orientamento giurisprudenziale consolidato, ha accolto l’istanza ex art. 71-bis c.p.a ed il ricorso promosso dagli Avvocati Rubino e Airo’.

Con sentenza breve, infatti, il TAR Palermo ha accolto il motivo di ricorso che non era stato delibato in sede cautelare, affermando ancora una volta che la zona B della Valle dei Templi di Agrigento, di cui al decreto Gui-Mancini del 1968, fino all’entrata in vigore della l. n. 431 del 1985 c.d. legge Galasso (che ha esteso per legge la tutela paesaggistica a tutti i vincoli archeologici) non era sottoposta alcun vincolo paesaggistico.

Pertanto, alla luce della ricostruzione ed evoluzione storica del quadro vincolistico della Valle dei Templi, non può essere comminata alcuna sanzione paesaggistica per gli immobili realizzati prima dell’entrata in vigore della predetta legge “Galasso”.

Per effetto della predetta pronuncia la sig.ra C.R. non dov

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *