Informativa antimafia a canicattinese, il Cga smentisce la Prefettura

Il signor F.R (sono le iniziali del nome) di Canicattì, di 52 anni, conduce in forma individuale a far data dal 1992 un’azienda agricola sita a Butera, in provincia di Caltanissetta. Nell’esercizio della propria attività, il signor F.R ha chiesto ed
ottenuto finanziamenti pubblici a valere sulle misure del PSR 2007/2013, per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario.
Nell’anno 2011 in particolare al signor F.R veniva concesso un contributo di 349.490 euro. Senonchè l’amministrazione regionale, con successivo provvedimento, adottato a ben tre anni di distanza rispetto alla concessione del contributo, avviava il procedimento di revoca della concessione accordata, in ragione di un’informativa antimafia interdittiva resa dalla Prefettura di Agrigento nei confronti del signor F.R. Avverso il provvedimento di revoca, nonché l’informativa antimafia, veniva proposto un ricorso giurisdizionale innanzi al Tar Sicilia Palermo.
Nelle more, il signor F.R, al fine di sgravare la propria posizione e sollecitare una nuova disamina dei fatti posti a fondamento del provvedimento interdittivo, avanzava documentata richiesta di aggiornamento dell’informativa ex art. 91 co. 5, D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, adducendo fatti nuovi favorevoli rispetto a quelli vagliati al momento dell’adozione dell’informativa.
E tuttavia la Prefettura di Agrigento, sulla scorta di valutazioni ritenute dai difensori di F.R. totalmente non condivisibili ed errate, confermava integralmente il presunto giudizio di permeabilità mafiosa di cui alla precedente informativa interdittiva, ribadendo una pretesa attualità delle circostanze fattuali poste a fondamento del primo provvedimento interdittivo.
Nessuna valutazione veniva invero effettuata in ordine alle circostanze favorevoli rassegnate dal signor F.R nella propria istanza di aggiornamento, e nessuna idonea verifica della persistente attualità dei fatti posti a fondamento dell’ informativa adottata.
La Prefettura di Agrigento ha peraltro fondato sia la prima informativa interdittiva, sia il rigetto dell’aggiornamento, su una presunta cointeressenza tra il signor F.R ed alcuni componenti del proprio nucleo familiare ritenuti contigui alla criminalità organizzata, assumendo che i normali e naturali rapporti affettivi con i propri familiari implicassero necessariamente e obbligatoriamente la comunanza di interessi economici, valorizzando ed incentrando quindi l’ informativa interdittiva esclusivamente sui vincoli di parentela intercorrenti tra il signor F.R e alcuni familiari che, invero nessuna posizione, neanche in via di mero
fatto, ricoprivano all’interno dell’azienda del medesimo.
Anche avverso il nuovo provvedimento adottato in esito alla richiesta di aggiornamento, il signor F.R si vedeva costretto a proporre motivi aggiunti
di ricorso evidenziandone i ridetti profili di illegittimità.
Il giudice adito in prime cure ha tuttavia respinto il ricorso proposto,
ritenendo l’informativa prefettizia immune dai vizi denunciati,
assumendo verosimile una presunta cointeressenza tra il signor F.R ed i
componenti del proprio nucleo familiare.
Siffatta decisione di primo grado è stata integralmente riformata dai
giudici del Consiglio di Giustizia Amministrativa aditi in appello dal signor
F.R con il patrocinio degli avvocatiGirolamo Rubino e Lucia Alfieri.
Con la sentenza n 165/2020 il Consiglio di Giustizia Amministrativa,
accogliendo le difese spiegate dailegali Rubino e Alfieri, ha
disposto l’annullamento sia del provvedimento interdittivo sia del
provvedimento di revoca del contributo già erogato in favore del signor
R.F , ritenendo che il provvedimento interdittivo non fosse suffragato da
elementi indiziari idonei a ritenere sussistente un pericolo di condizionamento mafioso della ditta individuale di cui il signor F.R è titolare, e ribadendo altresì il principio secondo cui “oltre al mero rapporto familiare (parentela, coniugio, affinità) occorre il concorso di ulteriori elementi, ossia di un quid pluris tale da poter dare effettiva consistenza al pericolo d’infiltrazione mafiosa, rendendolo verosimile. E nel caso in esame il Consiglio di giustizia amministrativa,
condividendo la difesa degli avvocati Rubino e Alfieri, ha ritenuto
insussistenti quegli elementi tali, nel loro complesso, da fornire
obiettivo fondamento alla possibilità che l’attività dell’impresa possa
agevolare le attività criminali, o esserne in qualche modo condizionata.
Per effetto di tale decisione il signor F.R potrà beneficiare del contributo
concesso che, ove recuperato, avrebbe causato un sicuro tracollo
finanziario e la cessazione dell’attività.

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