Niente vincolo paesaggistico, accolta la richiesta dal TAR

Ulteriori sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia che ha accolto, ritenendoli fondati, una serie di ricorsi proposti dall’Avv. Vincenzo Caponnetto, avverso la oramai nota sanzione amministrativa applicata dal Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana a numerosi proprietari di immobili realizzati senza il necessario titolo abilitativo ad Agrigento.
Le sentenze della prima sezione del TAR Palermo, nei fatti chiariscono ulteriormente la questione che vede interessati molti agrigentini destinatari di un provvedimento sanzionatorio di natura pecuniaria per danno paesaggistico, il cui pagamento è stato richiesto a seguito della presentazione dell’istanza di sanatoria edilizia su gran parte di immobili realizzati abusivamente alla fine degli anni ‘70, inizi anni ‘80.
Accogliendo le tesi difensive dell’Avvocato Vincenzo Caponnetto il TAR Palermo, pronunciandosi con sentenza in forma semplificata, ha ribadito il principio che il vincolo paesaggistico che ricade su gran parte del territorio agrigentino è stato introdotto con la legge 431/1985 c.d. Legge “Galasso”, annullando così i provvedimenti amministrativi impugnati della Soprintendenza dei Beni Culturali di Agrigento e del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.
Nei ricorsi presentati, in particolare, veniva chiesto l’annullamento del pagamento dell’indennità risarcitoria richiesta per il danno arrecato al paesaggio.
Con le ultime sentenze, i giudici amministrativi hanno confermato l’illegittimità della sanzione impugnata, attesa la sopravvenienza del vincolo paesaggistico rispetto l’abuso edilizio oggetto di sanatoria.
L’avvocato Vincenzo Caponnetto ha infatti sottolineato che “il vincolo paesaggistico della zona (zona B del Decreto Gui Mancini) in cui ricadono gli immobili, è stato apposto soltanto con la L. 08/08/1985 n. 431, che dispone: ‘sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 29/06/1939 n. 1497 …omissis… m) le zone di interesse archeologico’. Dunque, agli immobili realizzati prima del 1985, e cioè in data antecedente all’apposizione del vincolo paesaggistico, non può essere irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di che trattasi”.
Pertanto, tutti fabbricati realizzati prima di tale data non possono essere assoggettati al pagamento di alcuna sanzione pecuniaria e ciò in relazione a quanto previsto dall’art. 1 della Legge n. 689/1981 che stabilisce infatti che nessuno può essere destinatario di sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.
La tesi difensiva è stata così accolta dal TAR che ha pertanto annullato i provvedimenti impugnati.

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