Il Comune di Palermo viola una legge regionale, e il Tar lo bacchetta

A Palermo i coniugi F.V, sono le iniziali del nome, di 45 anni, ed F.R. di 52 anni, sono comproprietari nel centro storico di un complesso immobiliare costruito prima del 1950. All’interno da anni gestiscono un’attività di bar e trattoria. In ragione del successo dell’attività i coniugi hanno previsto un intervento di ristrutturazione edilizia con il cambio di destinazione d’uso del terrazzo al secondo piano, da residenziale a commerciale, da utilizzare come sala all’aperto. E con l’installazione di un ascensore interno tra i piani terra, primo e secondo. Ebbene, il Comune di Palermo, con apposito provvedimento, ha vietato l’inizio dei lavori sostenendo che, secondo gli strumenti urbanistici del centro storico, non sarebbe stata possibile la destinazione commerciale di piani diversi dal piano terra.

L’avvocato Girolamo Rubino

I coniugi palermitani, tramite gli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, hanno presentato un ricorso al Tar, lamentando una paese violazione di legge. In particolare gli avvocati Rubino e Airò hanno censurato il provvedimento del Comune per violazione delle legge regionale numero 16 del 2006, secondo cui sono ammessi cambi di destinazione d’uso per tutte le costruzioni risalenti a prima del 1976, compresi gli immobili destinati a civile abitazione, a condizione che non si determini alterazione ai volumi già realizzati. Rubino e Airò hanno anche citato precedenti giurisprudenziali dello stesso Tar Sicilia secondo cui tale disposizione è ispirata a favorire lo sviluppo delle attività economiche. Il Tar Sicilia, condividendo le tesi difensive degli avvocati Rubino e Airò, ha accolto la richiesta di sospensione del provvedimento del Comune, in considerazione delle esigenze commerciali dei ricorrenti. Pertanto i coniugi potranno ultimare l’intervento edilizio previsto con aumento di produttività del loro locale.

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