Contesa sindaci Casteltermini, Rubino replica a Pellitteri

A seguito della nota diffusa dall’avvocato Filippo Pellitteri e relativa agli effetti dell’ordinanza della Corte d’Appello di Palermo n. 1640/2019 resa in data 23.08.2019, l’avvocato Girolamo Rubino, che assiste il rivale candidato sindaco di Pellitteri, Gioacchino Nicastro, precisa:

Con sentenza n. 1378/2019 datata 01.07.2019, la Corte d’Appello sez. I civile: A) ha dichiarato il sig. Nicastro “decaduto” dalla carica di Sindaco; B) ha sostituito “nella carica di Sindaco del Comune di Casteltermini, Gioacchino Nicastro con Filippo Pellitteri, nato a Palermo il 16 dicembre 1977”.

Con successiva ordinanza n. 1640/2019 resa in data 23.08.2019, la medesima Corte d’Appello ha sospeso l’efficacia esecutiva della suddetta sentenza nella parte in cui ha disposto la sostituzione – nella carica di Sindaco – del sig. Gioacchino Nicastro con l’avv. Filippo Pellitteri.

Per effetto di tale ultima pronuncia, l’originaria sentenza della Corte d’Appello n. 1378/2019 è oggi esecutiva nella sola parte relativa alla decadenza del Sig. Nicastro dalla carica di Sindaco.

Conseguentemente, trovano applicazione le norme regionali in materia di decadenza (e cessazione dalla carica del sindaco) e che prevedono: A) la nomina di un commissario straordinario; B) l’indizione di nuove elezioni; C) il provvisorio “ esercizio da parte del vice Sindaco e della Giunta delle attribuzioni indifferibili di competenza del Sindaco e della Giunta”, sino all’insediamento del Commissario Straordinario.

Ed invero, l’art 11 della l.r. 35/97 (come modificato dalla Legge Regionale 5 maggio 2017, n. 7) dispone che: “La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del rispettivo consiglio, che rimane in carica fino a nuove elezioni da effettuare nel primo turno elettorale utile”.

Ed infine, l’art 12 comma 11 della lr. 7/92 dispone: “La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell’intera Giunta. Sino all’insediamento del commissario straordinario, il vice Sindaco e la Giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del Sindaco e della Giunta”.

Alla luce delle superiori disposizioni, è evidente che l’esercizio delle “ attribuzioni indifferibili” – nelle more della nomina del Commissario Straordinario – non possano che spettare, per espressa previsione di legge, al Vice Sindaco e alla Giunta nominati dal soggetto dichiarato decaduto (o, comunque, cessato dalla carica) ossia dal sig. Nicastro.

Nessun titolo a svolgere tali “attribuzioni”possono, invece, vantare il Vice Sindaco e i componenti della Giunta nominati dall’avv. Pellitteri; quest’ultimo, del resto, per effetto della suddetta ordinanza n. 1378/2019 datata 01.07.2019, non ha, allo stato, alcuna legittimazione ad espletare le funzioni di Sindaco.

Si precisa, infine, che il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta nominati dal Sig. Nicastro non hanno certo inteso “accaparrarsi”funzioni agli stessi non spettanti – come sostenuto dall’avv. Pellitteri – essendo, di contro, onerati dalla summenzionata normativa a svolgere – per il brevissimo periodo che precede la nomina del Commissario ad acta – “ le attribuzioni indifferibili di competenza del Sindaco e della Giunta” e ciò al fine di non lasciar l’ente nel caos istituzionale.

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