Commissariata dal Tar la Commissione Straordinaria del Comune di Bompensiere

Il signor M P, sono le iniziali del nome, 60 anni, di Agrigento ha partecipato all’assegnazione di un’autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente classificandosi al secondo posto della graduatoria di merito approvata, con delibera 19 del 2018, dal Comune di Bompensiere in provincia di Caltanissetta. Però, la Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Bompensiere, sciolto per infiltrazioni criminali, ha disposto la revoca della procedura concorsuale in questione, ritenendo non sussistente la necessità di potenziare il servizio di noleggio con conducente, anche in ragione della sussistenza di un’autorizzazione per noleggio con conducente già operante nel Comune di Bompensiere già ritenuta in grado di soddisfare la domanda. Ritenendo illegittimo il provvedimento di revoca l’imprenditore agrigentino, assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Rosario Capizzi, ha proposto un ricorso davanti al Tar Sicilia contro la Commissione Straordinaria del Comune di Bompensiere. Il Tar ha accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, ma la Commissione non ha eseguito l’ordinanza cautelare resa dal Tar. Dunque, ancora gli avvocati Rubino e Capizzi hanno proposto una nuova istanza allo stesso Tar Sicilia per l’esecuzione della precedente ordinanza cautelare, nonchè per l’applicazione di una penalità di mora. Il Tar, ritenendo fondate le tesi dei difensori, ha accolto anche la richiesta di esecuzione dell’ordinanza cautelare, assegnando al Comune un termine di 30 per procedere allo scorrimento della graduatoria, nominando commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, e condannando il Comune di Bompensiere a corrispondere alla parte ricorrente una penalità di mora nella misura di 20 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo, e condannando il Comune di Bompensiere anche al pagamento delle spese giudiziali.

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