Il Tar ha sospeso il no ad un trasferimento alla Questura di Agrigento

Il sig. C.P. di Agrigento, agente della Polizia di Stato, aveva presentato domanda di trasferimento al fine di fare rientro ad Agrigento, dopo innumerevoli anni passati lontano dalla propria città.
In prima battuta il Ministero aveva accolto la domanda di trasferimento formulata dall’agente agrigentino, ma con successivo atto revocava il trasferimento del sig. C.P. e ciò in ragione del parere negativo reso dal Questore di Agrigento secondo cui la sussistenza di precedenti penali a carico di parenti dell’agente agrigentino avrebbero potuto nuocere all’immagine ed al prestigio della Polizia di Stato.
Il sig. C.P., ritenendo illegittimo il provvedimento di revoca del proprio trasferimento ad Agrigento, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, ha dunque proposto ricorso innanzi al T.A.R. Sicilia – Palermo.
Gli avvocati Rubino e Piazza hanno dedotto l’insussistenza di alcun pregiudizio per l’immagine ed il prestigio della Polizia di Stato, sostenendo che i generici e non precisati precedenti penali a carico di alcuni parenti del proprio assistito non fossero idonei a sostenere la revoca del trasferimento.
Inoltre i legali del sig. C.P. dimostravano in giudizio che i pregiudizi a carico dei parenti del proprio assistito riguardavano soggetti in alcuni casi deceduti da tempo ed in altri soggetti residenti al di fuori della provincia di Agrigento.
Il TAR Palermo, con ordinanza del 21 dicembre 2022, ha condiviso le argomentazioni difensive proposte dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza sospendendo l’efficacia della revoca del trasferimento dell’agente Agrigentino, condannando l’amministrazione al pagamento delle spese di lite.
Pertanto, per effetto del provvedimento cautelare reso dal T.A.R. l’agente C.P. potrà riprendere servizio ad Agrigento.

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