Agrigento – Nessun illecito paesaggistico per immobile realizzato prima del 1985.

Ancora una volta il Tribunale Amministrativo Palermitano, chiamato a pronunciarsi su un ricorso avente ad oggetto un’indennità risarcitoria richiesta dal Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana per il presunto danno arrecato al paesaggio, nel Comune di Agrigento, frazione di San leone, a seguito dell’edificazione di opere abusive, ha condiviso le argomentazioni proposte dall’Avv. Michele Cimino e dell’Avv. Troja coadiuvati dal Dott. Oscar Di Rosa e dalla Dott.ssa Giulia Seminara.

È stata considerata illegittima la sanzione ex art. 167 del D.Lgs. n.42/2004 irrogata dal Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana al proprietario di un immobile a San Leone.
Il Tar Sicilia-Palermo, con sentenza breve del 20 maggio 2020, ha accolto la tesi del ricorrente, e ha annullato il provvedimento emesso dall’Amministrazione Regionale con cui si contestava una presunta violazione del vincolo paesaggistico, confermando un orientamento ormai granitico sul punto. La pronuncia del T.A.R. Palermo ha infatti ritenuto fondata la censura, proposta in via principale dallo Studio legale Cimino & partners, con cui è stata dedotta la sopravvenienza del vincolo paesaggistico rispetto a quello archeologico. E pertanto l’illegittimità della sanzione ex art. 167 D.lgs. 42/04.

Il collegio giudicante ha infatti statuito che alla luce dell’art. 1 della l. 24 novembre 1981 n. 689, nessuno possa essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione, che, in ipotesi di vincolo apposto successivamente alla costruzione abusiva, esclude “l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, discendenti dalla norme disciplinanti lo stesso, a carico dell’autore dell’abuso edilizio”.

Il TAR Palermo, con dovizia di particolari pronunciandosi anche in merito alle memorie depositate e non condivise dall’Avvocatura di Stato ha poi ricostruito la normativa vincolistica concernente la Valle dei Templi di Agrigento, giungendo alla conclusione che la zona B della valle dei Templi di Agrigento di cui al decreto Gui-Mancini del 1968 doveva presumersi non gravata da alcun vincolo paesaggistico ex lege (che viceversa era stato verosimilmente introdotto ex novo e con effetti ex nunc dalla l. n. 431 del 1985).

L’Avv. Giorgio Troja sul punto dichiara: “questa sentenza, che si aggiunge alle già tante pronunce emanate in tal senso dal TAR Palermo, evidenzia una situazione tanto attuale quanto preoccupante in cui versano molti abitanti di Agrigento, proprietari di edifici costruiti tra la fine degli anni ‘70  e inizi anni ’80, che ancora oggi  forse per mancata conoscenza dell’orientamento giurisprudenziale in materia e delle ragioni giuridiche a sostegno dell’illegittimità  dei provvedimenti dell’Amministrazione preferiscono far fronte  alle sanzioni comminate dall’Assessorato, piuttosto che impugnare i provvedimenti.

I giudici amministrativi, sposando la tesi difensiva, hanno così statuito che l’immobile, realizzato negli anni 70 in Zona B del D.M. “Gui-Mancini”, non potesse essere oggetto di alcun provvedimento sanzionatorio, essendo stato apposto solo successivamente il vincolo paesaggistico (L.431/1985) alle preesistenti zone di interesse archeologico, annullando la sanzione pecuniaria e scongiurando il pagamento della sanzione da parte del ricorrente.

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