Il CGA rigetta gli appelli cautelari dell’ASP e dall’Assessorato Salute – L’Amministrazione non può ridurre retroattivamente il budget alle Case di Cura

Una Casa di Cura, accreditata per un totale di 60 posti letto e convenzionata con il Servizio Sanitario, ha subito nel 2019 una riduzione retroattiva di circa 350.000 euro del proprio budget ed ha per questo presentato un ricorso al TAR Sicilia Palermo, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Giovanni Bellia e Giuseppe Impiduglia. La struttura contesta gli atti con cui era stata disposta una riduzione del proprio budget.
In particolare, con il ricorso è stato sostenuto come l’avvenuta decurtazione retroattiva del budget fosse palesemente illegittima non tenendo in alcun conto l’affidamento della casa di cura in ordine all’assegnazione per l’anno 2019 di un budget corrispondente a quello assegnato nell’anno 2018 e hanno citato a sostegno dei propri assunti dei precedenti del TAR Palermo e della Corte Costituzionale. Il TAR Sicilia Palermo, aderendo alla tesi dei difensori Rubino e Impiduglia e Bellia, con apposita ordinanza, ha sospeso gli atti impugnati nella parte in cui hanno assegnato alla Casa di Cura un budget per i ricoveri ordinari inferiore a quello del 2018 e ha rilevato illegittimità della riduzione retroattiva del budget in quanto lesiva dell’affidamento ingenerato sulla casa di cura anche in considerazione delle liquidazioni in dodicesimi fatta dall’ASP di Palermo.
L’ASP di Palermo e l’Assessorato Regionale della Salute hanno proposto appello innanzi al CGA avverso la suddetta ordinanza.
La Casa di Cura si è, pertanto, costituita innanzi al CGA – con il patrocinio degli avv.ti Rubino, Impiduglia e Bellia – chiedendo il rigetto dell’appello cautelare.
Il CGA – Presidente dott. Claudio Contessa, Relatore Avv. Antonino Caleca –, condividendo le tesi degli avvocati Rubino, Bellia e Impiduglia, ha rigettato la domanda cautelare proposta dalle amministrazioni, escludendo che l’esecuzione dell’ordinanza appellata potesse determinare alle stesso un pregiudizio grave e irreparabile e rilevando come sia illegittima la “riduzione retroattiva del budget assegnato”.

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