Il Cga sconfessa l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

La società D. s.r.l., esercitante attività di Bar nel Comune di Bolognetta dal 1998, era stata autorizzata alla rivendita secondaria di tabacchi.
Con istanza del 21 dicembre 2018 la società D. s.r.l. richiedeva all’Ufficio dei Monopoli per la Sicilia il rinnovo del “patentino” per la rivendita di generi di Monopolio.
Tuttavia, l’amministrazione rigettava l’istanza di rinnovo in ragione della vicinanza di una rivendita speciale, sebbene la stessa fosse stata istituita soltanto di recente.
Avverso il provvedimento adottato dall’Ufficio Monopoli per la Sicilia la società D. s.r.l. proponeva un ricorso giurisdizionale con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza del 2 marzo 2020, ha dato torto all’Ufficio dei Monopoli.
Segnatamente, il C.G.A. ha ritenuto il ricorso proposto dagli avvocati Rubino e Piazza sorretto da un apprezzabile fumus boni iuris, alla luce di un orientamento giurisprudenziale secondo cui occorre operare una distinzione tra i requisiti prescritti per l’accesso al patentino e quelli occorrenti ai fini del suo rinnovo, in ragione del fatto che la disciplina del rinnovo ha un contenuto più discrezionale, che impone una più bilanciata valutazione, che tenga conto anche degli interessi emersi, come quelli consolidati dal legittimo esercizio dell’attività autorizzata con il precedente “rilascio”.
Inoltre, il C.G.A. ha rilevato che i difensori della società D. s.r.l. hanno adeguatamente lumeggiato l’esistenza anche dell’ulteriore presupposto del periculum in mora e, pertanto, ha accolto l’istanza cautelare proposta.
Conseguentemente, l’Ufficio dei Monopoli per la Sicilia dovrà consentire alla società di Bolognetta di continuare la vendita di generi di Monopolio.

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