“Non si può imporre alle Case di Cura di accettare incondizionatamente il budget assegnato”

Una casa di Cura – accreditata per un totale di 60 posti letto e convenzionata con il Servizio Sanitario- è stata autorizzata dall’Assessorato della Salute, nel mese di ottobre 2018, ad effettuare una rimodulazione organizzativa.

Per effetto di tale rimodulazione, la Casa di Cura risulta oggi accreditata per 48 posti letto di “Ortopedia” e 12 posti letto per “Riabilitazione” (in luogo dei precedenti 12 posti letto per lungodegenza).

La società ricorrente, tuttavia, non è stata tempestivamente messa a conoscenza in ordine all’esatto ammontare dei budget per il 2019 né con riferimento alla “riabilitazione” né con riferimento ala branca di ortopedia.

Solo nel mese di ottobre 2019, l’Assessorato resistente ha determinato, con apposito Decreto gli aggregati di spesa, riducendo di circa 350.000 il budget spettante alla citata casa di cura con riferimento alla branca di “ortopedia”.

La suddetta casa di Cura ha, pertanto, presentato, con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino, Giovanni Bellia e Giuseppe Impiduglia, un ricorso innanzi al TAR Sicilia Palermo, contestando gli atti con i quali era stata disposta una riduzione del proprio budget per la branca di ortopedia.

In particolare, con il ricorso, gli avv.ti Rubino, Bellia e Giuseppe Impiduglia hanno sostenuto come la suddetta decurtazione retroattiva del budget fosse palesemente illegittima non tenendo in alcun conto l’affidamento della casa di cura in ordine all’assegnazione per l’anno 2019 di un budget corrispondente a quello assegnato nell’anno 2018.

Dopo la notifica del ricorso, la suddetta Casa di Cura è stata, comunque convocata ai fini della sottoscrizione del budget.

Tale sottoscrizione avrebbe determinato, per effetto delle previsioni dell’impugnato Decreto dell’Assessorato della Salute, l’accettazione incondizionata del budget assegnato e la perdita della possibilità di contestarlo.

Il Decreto impugnato, infatti, imponeva, a pena di sospensione dell’accreditamento, la sottoscrizione del contratto con accettazione incondizionata delle clausole dello stesso e conseguente impossibilità di contestare – in sede giurisdizionale – l’ammontare del budget assegnato.

Pertanto, con apposita istanza cautelare, gli avv.ti Rubino, Bellia e Impiduglia hanno chiesto la sospensione di tale Decreto, rilevando come lo stesso si ponesse in contrasto con i principi posti dalla Costituzione (art. 24 e 113) a tutela del diritto di difesa e richiamando specifici precedenti del TAR Palermo.

Il Presidente del TAR Palermo, dott. Calogero Ferlisi, aderendo alla tesi degli avv.ti Rubino e Impiduglia e Bellia ha sospeso provvisoriamente il Decreto dell’Assessore Razza, laddove non consente alla Casa di Cura di inserire nel contratto per l’assegnazione del budget apposita postilla che faccia salvo l’eventuale buon esito del presente giudizio.

Per effetto di tale Decreto, la Casa di Cura potrà sottoscrivere senza alcun pregiudizio il contratto e senza vedersi preclusa la possibilità di fare valere i propri diritti in sede giurisdizionale.

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