Nuova vittoria dei fratelli Cipolla di Aragona innanzi al Tar Sicilia

La ditta Cipolla Paolo & c. snc è titolare di un impianto di stoccaggio e leguminose ad Aragona nella contrada Fontes Episcopi. Sul terreno confinante a quello della Ditta Cipolla sorge un immobile di proprietà dei signori R. e P. (sono le iniziali dei cognomi). La vicinanza tra l’immobile del Sig. R. e l’impianto della citta Cipolla ha determinato tra le predette parti l’insorgere di plurimi contenziosi. In particolare nel 2012 il Sig. R. ha proposto impugnativa per chiedere l’annullamento delle concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Aragona in favore della ditta Cipolla. Ma il Cga, con sentenza dell’aprile 2019, condividendo le eccezioni formulate dagli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, difensori della ditta Cipolla, nonchè dell’avvocato Gabriele Giglio, difensore del Comune di Aragona, ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ma a seguito di istanza di accesso inoltrata al Comune di Aragona è risultato che l’immobile del sig. R. è stato illegittimamente destinato interamente ad uso abitativo in violazione di quanto espressamente assentito con la concessione edilizia; nel 2017 il Comune di Aragona, accertata la realizzazione di opere in assenza di titolo edilizio, ha ingiunto la demolizione di opere abusive, ma tale demolizione non è stata impugnata nei termini nè ottemperata entro il termine assegnato. Pertanto con successiva ordinanza del novembre 2017 il Comune di Aragona irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l’inottemperanza alla demolizione. Nel 2018 i Signori R. e P. avanzavano un’istanza di accertamento di conformità al fine di tentare di regolarizzare tutti gli abusi edilizi relativi all’immobile di loro proprietà; ma il Comune di Aragona nel dicembre del 2018 rigettava la richiesta avanzata, peraltro conformemente ad analogo provvedimento di rigetto già opposto in precedenza ad analoga richiesta di accertamento di conformità avanzata dagli interessati. Il Tar Sicilia, Palermo, Sezione 2, veniva adito dai signori R. e P. per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di rigetto della richiesta di accertamento di conformità avanzata dalla difesa dei ricorrenti; anche in questa impugnazione si costituivano in giudizio sia la ditta Cipolla, sempre rappresentata e difesa dagli Avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, sia il Comune di Aragona, rappresentato e difeso dall’Avvocato Gabriele Giglio, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato. Il TAR Sicilia, Palermo, Sezione 2, ritenendo il ricorso proposto dai Signori R. e P. infondato, ha respinto la richiesta di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, condannando la parte ricorrente anche al pagamento delle spese giudiziali afferenti la fase cautelare. A questo punto, non essendo stata ottemperata nei termini l’ingiunzione di demolizione, il Comune di Aragona è tenuto a procedere all’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune delle opere abusive realizzate dai coniugi R. e P., oltre l’area di sedime ed una superficie ulteriore fino a un massimo di dieci volte l’area di sedime, mentre la ditta Cipolla potrà regolarmente continuare l’attività di stoccaggio e leguminose presso l’impianto sito ad Aragona nella contrada Fontes Episcopi.

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